Per la Cassazione (Cassazione n. 14882/2026), non serve dimostrare un danno psicologico concreto al minore: basta la sua esposizione alle condotte violente
Molti genitori non si ritengono responsabili nei confronti dei figli, e non considerano i danni che questi subiscono o possono subire perché continuano a pensare “Non ho mai toccato mio figlio…litigavamo solo tra adulti… il bambino era troppo piccolo per capire.”
La giurisprudenza interviene su tali argomenti superficiali affermando invece un principio molto chiaro, quello secondo il quale un minore che assiste abitualmente a violenze domestiche è già vittima di quella violenza.
Con la sentenza n. 14882/2026 la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini dell’aggravante prevista dall’art. 572 comma 2 c.p., non è necessario accertare uno specifico danno psicologico sul minore né dimostrare quanto abbia realmente compreso delle aggressioni, maè sufficiente la percezione visiva, l’ascolto, o la mera esposizione alla violenza familiare.
Non conta soltanto ciò che il bambino comprende. La pronuncia nasce da un procedimento per maltrattamenti contro convivente, condotte violente commesse anche durante la gravidanza della donna, e per altri episodi avvenuti in presenza del figlio minore.
La Cassazione ha respinto l’impostazione della difesa dell’imputato che escludeva l’esistenza della violenza assistita nel caso in cui non fosse stata dimostrata la reale percezione delle condotte da parte del bambino, la sua capacità di comprenderle e la concreta incidenza sulla sua personalità, poteva ritenersi esclusa.
Secondo la Suprema Corte al contrario ritine che è sufficiente che i fatti avvengano “in presenza” del minore, mentre non occorre verificare se il bambino fosse abbastanza grande per comprendere, la lesiività, o se abbia elaborato coscientemente il trauma, con l’emersione di eventuali conseguenze cliniche.
La violenza assistita è riconosciuta come forma autonoma di vittimizzazione.La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza penale e minorile.La Cassazione ribadisce infatti che urla, minacce, aggressioni, umiliazioni nei confronti dell’adulto affettivamente legato al minore, anche se non indirizzate direttamente al minore creano un clima costante di paura e colpiscono inevitabilmente anche il minore che vi assiste.
Il contesto è infatti considerato oggettivamente emotivamente destabilizzante, costringe naturalmente il bambino ad interiorizzare paura e tensione, a perdere i riferimenti affettivi sicuri sviluppando spesso profonde fragilità relazionali.
Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda proprio il superamento di un equivoco molto diffuso:la violenza domestica non colpisce solo chi riceve materialmente le aggressioni.
Anche il figlio che sente,vede,assiste,percepisce il clima violento subisce una forma di esposizione traumatica.
Ciò che la Cassazione valorizza qui è la particolare vulnerabilità del minore all’interno del contesto familiare.
Le conseguenze non sono solo penali. Le vicende di maltrattamento incidono quasi sempre anche sull’affidamento,sulla responsabilità genitoriale,sui rapporti padre-figlio,sui procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni.