Profili penali, tutela della vittima e limiti del consenso nell’era digitale
La diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti costituisce oggi una delle forme più invasive di violenza digitale e relazionale.Con la legge n. 69/2019 (“Codice Rosso”), il legislatore ha introdotto nel codice penale l’art. 612-ter c.p., norma che punisce la diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
La disposizione incrimina chi diffonde senza consenso materiale intimo ricevuto nell’ambito di una relazione affettiva o personale, ma anche chi, pur non essendo autore originario della diffusione, inoltri o condivida ulteriormente tali contenuti.
La responsabilità penale, pertanto, può riguardare pubblicazioni sui social network,invii tramite WhatsApp o Telegram, condivisioni in gruppi privati, inoltri apparentemente “informali” tra amici o conoscenti.
La Cassazione ha progressivamente chiarito come la tutela della riservatezza sessuale costituisca espressione diretta del diritto alla dignità, all’identità personale e all’autodeterminazione della persona.
Sexting consensuale e diffusione illecita: due realtà giuridicamente distinte
Sul piano giuridico è essenziale distinguere il sexting consensuale, dalla diffusione non autorizzata del materiale.
Il sexting, inteso come scambio volontario di immagini o messaggi intimi tra persone consenzienti, non integra di per sé alcuna condotta illecita.
L’illecito nasce nel momento in cui viene violato il consenso alla circolazione del contenuto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito con particolare nettezza che il consenso all’acquisizione o all’invio dell’immagine non equivale mai al consenso alla sua divulgazione.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito che il bene giuridico tutelato dall’art. 612-ter c.p. è la libera autodeterminazione della persona nella gestione della propria intimità sessuale.
Ne consegue che anche fotografie o video inizialmente realizzati consensualmente possono diventare oggetto di condotta penalmente rilevante se successivamente divulgati contro la volontà della persona ritratta.
La diffusione a pochi soggetti integra comunque il reato
Uno degli aspetti più rilevanti affrontati dalla giurisprudenza riguarda la nozione di “diffusione”.
La Suprema Corte ha chiarito che non è necessaria una pubblicazione massiva o virale.
È sufficiente la trasmissione a più persone,la condivisione in una chat,l’inoltro ad amici,la divulgazione in gruppi privati.
La natura potenzialmente incontrollabile della comunicazione digitale attribuisce infatti alla condotta un’elevata capacità lesiva.
Una volta diffuso il materiale può essere salvato, duplicato, archiviato e ulteriormente divulgato senza alcun controllo da parte della vittima.