La Cassazione: le molestie esistono anche quando la vittima prova a difendersi bloccando chiamate e messaggi
Molte persone pensano che se la vittima ha bloccato un numero o un contatto social,allora i successivi tentativi di chiamata o messaggio non abbiano rilevanza penale.
La Corte di Cassazione ha invece chiarito il contrario. Con la sentenza n. 5662/2026 la Suprema Corte ha confermato la condanna per il reato di molestie o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., affermando un principio molto importante:il comportamento molesto si realizza già con l’invio insistente e indesiderato delle comunicazioni.
Non rileva che la vittima abbia bloccato il contatto, non abbia letto il messaggio, abbia attivato strumenti di protezione.
La quiete personale viene tutelata già dall’intrusione. Nel caso esaminato dalla Cassazione:
la persona offesa aveva bloccato chiamate e messaggi provenienti dall’imputato attraverso applicazioni di messaggistica. Nonostante questo l’uomo continuava a tentare contatti, inviare comunicazioni, effettuare chiamate, utilizzare canali digitali invasivi. La difesa sosteneva che non essendovi più una reale ricezione dei contenuti, non potesse configurarsi il reato.
La Cassazione ha però rigettato tale impostazione chiarendo che la condotta molesta si consuma nel momento stesso dell’invio invasivo e non desiderato. Secondo la Corte la tutela prevista dall’art. 660 c.p. riguarda la tranquillità personale e la libertà della sfera privata rispetto ad indebite intrusioni.
Anche Messenger, WhatsApp e le app rientrano nel “mezzo del telefono”
La decisione è particolarmente importante perché conferma un orientamento ormai consolidato secondo il quale le applicazioni di messaggistica integrano il requisito del “mezzo del telefono” previsto dall’art. 660 c.p.
La Cassazione valorizza infatti non tanto lo strumento tecnico utilizzato, quanto la capacità della comunicazione di raggiungere direttamente la sfera privata della vittima.